L'esercizio contemporaneo delle professioni di Farmacista-Biologo e/o Dietista

Anche l’Associazione Farmacisti Esperti in Nutrizione, che riunisce, come soci ordinari, farmacisti che hanno conseguito titoli accademici (perfezionamenti, master, specializzazioni e lauree) nel settore della Nutrizione Umana, ha richiesto al Ministero della Salute chiarimenti in merito alla possibilità di esercizio contemporaneo delle professioni di Biologo e/o Dietista e di Farmacista.

Dopo una attenta ricognizione normativa, affidata all’ avv. Massimo Nicola Minerva, se ne da comunicazione.

Come si evince dall’attenta lettura del TITOLO II del Testo Unico Delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m che regolamenta l’esercizio delle professioni e delle arti sanitarie e di attività soggette a vigilanza sanitaria, l’art.102 vieta il cumulo soggettivo di professioni sanitarie esclusivamente al farmacista (“esercizio della farmacia” è chiaramente inteso come esercizio della professione farmaceutica).

All'epoca della stesura originaria del testo (1934) infatti, le professioni sanitarie erano soltanto tre: il Medico, il Veterinario ed il Farmacista. La ratio legis risiedeva nel voler ribadire l'incompatibilità del ruolo del prescrittore dal venditore del farmaco, che tuttavia oggi verrebbe meno nel caso di quelle professioni sanitarie, istituite successivamente, non abilitate alla prescrizione di farmaci.

L’interpretazione autentica delle predette norme ha poi consentito l’armonizzazione con i provvedimenti che hanno istituito la farmacia dei servizi (legge 69/2009, d.lgs 153/2009 e relativi decreti attuativi), legittimando la presenza in farmacia di tutte le professioni sanitarie, come confermato dal TAR dell’Umbria con la sentenza n. 421 del 24.07.2014, ad eccezione dei Medici, Veterinari ed Odontoiatri, unici professionisti sanitari a poter prescrivere farmaci non dispensabili in autonomia dal farmacista, e regolamentando in particolare le attività degli infermieri e fisioterapisti (Decreto 16 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011).

Pertanto nulla osta sia ai Biologi sia ai Dietisti di operare all’interno delle farmacie, in spazi idonei, non essendovi alcun “conflitto di interesse” nella possibilità riconosciuta agli stessi di consigliare alimenti ed integratori alimentari, poiché questi cedibili dal farmacista in totale autonomia e perché venduti anche in attività commerciali diverse dalla stessa farmacia. Tale possibilità quindi non dovrebbe essere preclusa neanche ai Biologi e Dietisti che cumulano il titolo con la professione farmaceutica, perché si creerebbe una pericolosa discriminante.

A tele proposito si rammenta che la stessa FOFI, nel commentario ufficiale al Codice Deontologico del Farmacista, - precisamente all’Art.15 -  ne riconosce la competenza nel settore delle Nutrizione Umana tale da consentire l’attività di consulenza libero professionale, in spazi appositamente adibiti, all’interno della farmacia, ovvero anche in uno studio al di fuori della stessa, nei settori della nutraceutica, dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare e degli integratori, nonché della fitoterapia, ovvero ancora del benessere e dei corretti stili di vita. Poi nessuna norma di legge vieta allo stesso di porre per iscritto la sua consulenza sanitaria che, come tale, deve necessariamente esprimersi in termini quali-quantiativi. Tuttavia vanno segnalati pareri difformi sullo specifico argomento, che purtroppo non presentano precisi riferimenti normativi.

Fonte: Afen

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