Il Testo Unico Delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. e s.m. al TITOLO II regolamenta l’esercizio delle professioni e delle arti sanitarie e di attività soggette a vigilanza sanitaria.
L’art.102 vieta il cumulo soggettivo di professioni esclusivamente al farmacista, perché all'epoca della stesura del testo (1934) le professioni sanitarie erano solo tre (art.99): il medico, il veterinario ed il farmacista. La ratio legis risiedeva, e risiede ancora, nel voler ribadire l'incompatibilità del ruolo del “prescrittore” e del dispensatore del farmaco.
In anni più recenti le professioni sanitarie ausiliarie (vedi art. 99 TULS) sono diventate “professioni sanitarie” e ad esse, negli anni, se ne sono aggiunte di nuove come podologi, fisioterapisti, dietisti….e, con la legge n.3-2018 detta “Lorenzin”, biologi, osteopati, chiropratici…
In buona sostanza in farmacia e parafarmacia possono operare, oltre ai farmacisti, anche le altre figure sanitarie e non sanitarie, ad eccezione dei medici, veterinari ed odontoiatri, che ad oggi sono gli unici a poter prescrivere farmaci e rimedi che il farmacista non possa dispensare in autonomia.
I tre Decreti ministeriali del 16 dicembre 2010 e dell'8 luglio hanno consentito la realizzazione della "farmacia dei servizi", di fatto prevedendo nuove attività, nuove prestazioni professionali, confermando la presenza di operatori sanitari in farmacia e regolamentando la presenza di infermieri e fisioterapisti. Tali prestazione devono essere erogate in aree debitamente attrezzate ad autorizzate.
Attenzione: la nascita di nuove professioni sanitarie deve essere inquadrata nella condivisione e non nella sottrazione di competenze che, un tempo, erano esclusive delle professioni mediche e farmaceutiche!
Esemplificativa è la sentenza n.20281/17 del 28.04.2017 dalla Corte di Cassazione Sesta Sez. Penale, dove viene ribadito un concetto da sempre sostenuto da AFEN, sulle competenze nutrizionali del farmacista e di altri professionisti sanitari, cioè“… l’individuazione dei bisogni alimentari dell’uomo attraversi schemi fissati per il singolo con rigide previsioni e prescrizioni, se non è esclusiva del medico biologo, ma può competere in via concorrente ad altre categorie professionali per le quali è comunque prescritta l’acquisizione di una specifica abilitazione, quali medici, farmacisti, dietisti…”
Si è voluto condividere una competenza esclusiva della classe medica e degli infermieri, per mere esigenze pratiche, anche quando la Direttiva del Ministro Sirchia DIR/III/BIQU/OU10014/2002 del 8/7/2002 ha consentito ai Biologi (allora non ancora professionisti sanitari) di eseguire i prelievi capillari e venosi, previa partecipazione a corsi formativi specifici ed abilitanti.
Oggi, in quasi trenta nazioni, e tra esse gli USA, Israele, ma anche Francia, Regno Unito, Portogallo, Malta… esiste ed opera in farmacia il FARMACISTA VACCINATORE, che non sottrae competenze a medici ed infermieri, ma permette soprattutto, in situazioni come quella che stiamo attualmente vivendo, di dare risposte efficaci e rapide al bisogno di salute dei cittadini.
Estendere le competenze del farmacista, per rendere meno gravoso l’impegno della classe medica su attività che non necessitano di abilità sofisticate, significa liberare professionalità che possono essere impiegate con maggior efficacia su attività di pertinenza esclusiva.
L’ampliamento delle competenze di un qualsiasi professionista sanitario però deve passare dall’acquisizione di saperi e conoscenze che vanno certificate, impegno che probamente non tutti sono disposti a sostenere.
Questo è forse il maggior ostacolo che si evidenzia in una parte, sia pur marginale, della nostra categoria professionale.
Presidente AFEN
Prof. Pierluigi Pompei
Fonte: Afen
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